Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza come precisato dall’art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/08.
Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/08).
Tale formazione deve permettere al RLS di poter raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, nonché principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi e aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori e tecnica della comunicazione.
ATTENZIONE: MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE per RLS: L'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 ha specificato che per i corsi per RLS la modalità e-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista dalla contrattazione collettiva.
Il datore di lavoro che desidera effettuare l'iscrizione ad un corso di formazione per RLS in modalità e-learning, deve quindi preventivamente verificare se tali corsi sono previsti, non previsti o vietati dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL) applicata in azienda.